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Attività Istituzionali
Iannuzzi,Bonavitacola, Cuomo,Vaccaro: il Governo stanzi i fondi per l'alluvione
Sabato 22 Gennaio 2011 10:49

 

IANNUZZI-BONAVITACOLA-CUOMO e VACCARO: il GOVERNO finalmente stanzi i fondi per l’alluvione che ha devastato il Salernitano.

I deputati del PD Tino Iannuzzi, Fulvio Bonavitacola, Antonio Cuomo e Guglielmo Vaccaro hanno presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia ed al Ministro dell’Ambiente per sollecitare, dopo tanti rinvii ed inerzie, il Governo ad assegnare finalmente i finanziamenti necessari per gli ingenti danni che gli eventi alluvionali hanno determinato, l’8-9 e 10 novembre 2010, in tante zone della provincia di Salerno.

Analoghe iniziative legislative sono state assunte dal Gruppo PD anche al Senato con Alfonso Andria.

Ad oggi il Governo si è limitato ad assegnare 5 milioni di euro per riparare in via di urgenza le condutture dell’Acquedotto del Basso Sele.

I deputati PD, nella interrogazione, hanno ricostruito tutte le misure adottate dal Governo Berlusconi per l’alluvione che ha colpito il Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre.

Già con ordinanza della Presidenza del Consiglio del 13 novembre 2010, appena 15 giorni dopo l’ondata di maltempo, sono stati assegnati 300 milioni di euro attingendo al Fondo della Protezione Civile.

Successivamente i termini per adempimenti fiscali (Acconti IRPEF ed IRAP – contributi INPS) sono stati prorogati da Tremonti , dapprima al 20 dicembre e, poi, con il c.d. decreto-legge mille-proroghe al 30 giugno 2011, a tutela degli imprenditori e dei professionisti veneti le cui aziende e i cui studi sono stati danneggiati.

 

 

 

 

Nel Salernitano nessuno stanziamento di risorse, tantomeno, nessuna misura fiscale per le aziende colpite duramente nel settore agricolo, zootecnico ed nel comparto delle attività turistiche e artigianali.

Ciò è ancora più grave, visto che nel continuo utilizzodel Fondo FAS” da parte di Berlusconi e Tremonti tante risorse sono state destinate ad eventi alluvionali e a

gravissime calamità (50 milioni per le alluvioni in Piemonte e Valle d’Aosta, 67 milioni in Umbria e Marche; 281 milioni in Molise e Puglia, oltre a 5 miliardi di euro per il terribile terremoto in Abruzzo).

Ed allora, senza ulteriore e colpevole ritardo, il Governo, con il decreto mille-proroghe o direttamente con OPCM come è già accaduto in Veneto, assegni tutti i fondi per le infrastrutture danneggiate, per le aziende colpite, per la messa in sicurezza degli argini dei fiumi (Sarno-Sele-Tanagro) in più punti esondati.

Del resto il Governo deve rispettare gli impegni precisi, assunti alla Camera dei Deputati già il 19 novembre 2010 con l’approvazione da parte di Tremonti dell’ordine del giorno del Gruppo PD presentato dall’on. Iannuzzi, nell’ambito della Legge di Stabilità per il 2011.

I principi di giusta solidarietà nazionale e di irrinunciabile uguaglianza di trattamento e lo stesso comportamento del Governo debbono valere anche per le comunità salernitane, altrimenti sarebbe travolto e negato lo stesso ruolo dello Stato nell’intero Paese.

Il Centro-Destra, che governa a Roma, in Regione ed alla Provincia di Salerno, sta duramente penalizzando il territorio salernitano.

 
'Milleproroghe': il resoconto della conferenza stampa
Sabato 22 Gennaio 2011 10:46

 

Ha avuto luogo stamani, presso la sede provinciale del Partito Democratico di Salerno la conferenza stampa sul Decreto “Mille proroghe”.

Nel corso dell’incontro con gli operatori dell’informazione - al quale hanno preso parte il segretario provinciale del Pd, Nicola Landolfi; il vice segretario provinciale Maria Rosaria Vitiello; i deputati Antonio Cuomo, Tino Iannuzzi e Fulvio Bonavitacola - il senatore Alfonso Andria ha illustrato l’attività parlamentare con particolare riferimento agli emendamenti al Decreto cd “Milleproroghe” (Decreto-legge n. 207 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti -cosiddetto "Milleproroghe").

Gli emendamenti presentati dal Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Senato sono di seguito riportati per tematiche:

ENTI LOCALI

- Nell’ambito del pacchetto emendamenti del Gruppo PD in materia di Enti Locali, tesi ad alleggerire il crescente disagio che essi subiscono dal punto di vista finanziario, ha in particolare richiamato l’attenzione sul ripristino dell’autorizzazione all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente.

- Emergenza alluvionale (novembre 2010):

A) Proposta di autorizzazione alla spesa di 150 milioni di euro per le prime necessità a sostegno e per il rilancio delle attività economiche e produttive danneggiate a seguito degli eventi calamitosi e per il finanziamento di interventi di ripristino e di difesa dal rischio idrogeologico;

B) per i residenti con sede operativa o esercenti la propria attività produttiva nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, proposta di sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

- Comunità Montane: per il solo anno 2011, 5 milioni di euro per consentire il mantenimento in servizio di 630 lavoratori tecnici ed amministrativi delle 20 Comunità Montane della Campania, in attesa che vada a regime il nuovo sistema di finanza regionale di detti Enti.

- Pacchetto di proposte relative alla materia dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area principalmente allo scopo di estendere il termine per la rimodulazione delle risorse finanziarie e la deroga all’incremento occupazionale.

- Concessioni di agevolazioni per il pagamento di sanzioni conseguenti ad infrazioni al Codice della Strada (semplificazione di contenziosi tra Enti Locali ed Amministrazione dello Stato).

CULTURA

In conseguenza dei recenti tagli operati dal Governo, emendamenti per:

- sostegno alle Istituzioni culturali;

- Editoria ed Emittenza privata;

Inoltre proroga del finanziamento a:

- Scuola Italiana di Archeologia in Atene;

- Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” - Monza

SETTORE AGRICOLTURA

- Proroga Stazioni Sperimentali per l’industria, con particolare riguardo a quella relativa alle conserve alimentari (Parma-Angri);

- proroga ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette) Battipaglia;

- esenzione accisa gasolio per le coltivazioni sotto serra;

- esonero iscrizione Albo Nazionale Trasporti (SISTRI) per imprenditori agricoli in presenza di particolari requisiti;

- esenzione ICI per i fabbricati rurali;

- proroga al Programma Nazionale per la Pesca e l’Acquacoltura;

- proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per la Pesca, nei periodi di sospensione dell’attività;

- proroga delle disposizioni relative alla riconversione dei titoli professionali marittimi;

- proroga del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni fabbricabili e con destinazione agricola relativamente a beni immobili estranei alle attività d’impresa.

Inoltre Andria ha presentato emendamenti sui seguenti temi:

- Project Financing;

- stabilizzazione personale precario in Amministrazioni Pubbliche ed Enti che non abbiano la possibilità di turn over del personale;

- indennizzi per naufragi ed affondamenti di navi da pesca;

- istituzione fondo per il potenziamento della funzionalità del Ministero dell’Interno e del personale delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - in materia di depenalizzazione e di immigrazione;

- proroga della rivalutazione di partecipazioni in Società non regolamentate nei mercati ufficiali;

- disciplina dell’utilizzazione del demanio marittimo in relazione alla vigente normativa europea;

- trasformazione in farmacie per gli esercizi di vicinato di cui alla l. 248/2006 (cofirmatario).

Salerno, 22 gennaio 2011

 
AMENDOLA – LANDOLFI , NON TEMIAMO QUERELA COSENTINO
Giovedì 09 Dicembre 2010 12:25

 

AMENDOLA – LANDOLFI (PD), NON TEMIAMO QUERELA COSENTINO

'Forse a Nicola Cosentino da' fastidio che ai cittadini sia spiegata la verita'. Non temiamo la sua querela'. Cosi' Enzo Amendola, segretario regionale del Pd Campania, e Nicola Landolfi, segretario provinciale Pd di Salerno, rispondono al coordinatore regionale del Pdl che ha minacciato querela per il manifesto affisso dal gruppo consiliare Pd della Provincia di Salerno.

'Non e' stato riportato altro che il testo dell'avviso di conclusioni indagini che Cosentino conosce bene - continuano Amendola e Landolfi - e fatto opera di informazione. Se questo e' il metro di misura per minacciare azioni legali, allora l'esponente del Pdl dovrebbe denunciare i giornali, quanti hanno letto gli incartamenti e anche i pm della Procura di Napoli'.

'Pensiamo, invece - si conclude la nota del Pd - che Cosentino debba fare una scelta di coraggio: dimettersi da parlamentare e da coordinatore del Pdl e farsi giudicare come qualsiasi cittadino. E' scandaloso che un esponente politico accusato di legami con la camorra da cinque pentiti e su cui pende una richiesta d'arresto sieda ancora tra i banchi della Camera e sia il padrone indiscusso del partito che governa in Regione Campania, quattro Province e numerosi Comuni'.

 
Landolfi: "Sì a una regione nuova. No a una nuova regione"
Martedì 07 Dicembre 2010 10:18

Il segretario del Pd Salerno risponde all'invito degli Assessori provinciali, Antonio Mauro Russo e Antonio Iannone, nel lavorare insieme per costruire una 'nuova regione'.
Di seguito, la lettera di Landolfi


Gentili Amici,
chi amministra sulla base di un mandato ricevuto dai cittadini non è chiamato a 'fare la storia', bensì, più semplicemente, a governare, a trasformare la realtà, a migliorare la condizione sociale e la qualità della vita dei nostri territori.
Questa responsabilità, regionale  e provinciale, ora vi riguarda  e la dovete esercitare in pieno, provando a ottenere risultati concreti "qui" e "ora", senza annunci o diversivi, potendo contare, tra l'altro, su un governo nazionale che vi è amico.
Visto che per arrivare a una nuova regione ci vorranno molti anni, perchè non proviamo a lavorare insieme per evitare che tante altre tonnellate di rifiuti da Napoli arrivino nel nostro territorio o, ancora, che si chiudano le guardie mediche e gli ospedali della provincia di Salerno?
Perchè non proviamo a restituire al territorio i fondi Fas, a evitare il pedaggio sulla nostra autostrada, a chiedere più forze dell'ordine in un territorio dove cresce l'insicurezza, l'illegalità, la paura?
Invece di una "nuova regione", più piccola di tutte le altre, e, quindi, ininfluente e debole, meglio sarebbe una "regione nuova", libera dagli incompatibili, in grado di legiferare in coerenza con le indicazioni nazionali.
Verso un federalismo vero e solidale, un decentramento vero di poteri, risorse e funzioni.
Un federalismo delle città e dei paesi, delle unioni dei Comuni, una autonomia che sia rispettosa della nostra storia ma che sia anche concreta e, quindi, possibile.
Ci vuole più coraggio a realizzare un ordine nuovo che a lanciare astratte e ardite parole d'ordine.
Provate a governare per risultati.
Non sciupate la vostra occasione.
Cordialmente,

Nicola Landolfi
Segretario provinciale Pd Salerno

 
Rifiuti: proposta di Legge PD
Sabato 20 Novembre 2010 13:11

 

 

Camera dei Deputati

PROGETTO DI LEGGE

ad iniziativa dei Deputati

FRANCESCHINI, BERSANI , BONAVITACOLA, IANNUZZI, GRAZIANO, BRATTI, REALACCI, MARIANI, MAZZARELLA, BOSSA, CIRIELLO, CUOMO, NICOLAIS, PICCOLO, PICIERNO, SARUBBI, VACCARO

BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, MARANTELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA

 

 

" Norme per il superamento della gestione emergenziale, il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti ed interventi in campo ambientale nella Regione Campania " .

 

 

 

_____

19 novembre 2010

 

 

Onorevoli Colleghi ! Come comprovato dalle vicende delle ultime settimane, le condizioni di smaltimento dei rifiuti in Regione Campania versano in uno stato di perdurante e drammatica gravità. I proclami di fuoriuscita dall’emergenza, che hanno accompagnato il D.L. n. 195/2009, convertito nella legge n. 26/2010, si sono dimostrati del tutto artificiali e propagandistici.

Il rientro nella gestione ordinaria del ciclo di gestione dei rifiuti, promesso dal Governo, non solo non è stato garantito, ma resta differito a tempi futuri ed imprecisabili, per la mancata soluzione dei nodi strutturali del problema.

Le scelte strategiche per garantire il funzionamento ordinario del ciclo ( misure a sostegno della raccolta differenziata, termovalorizzatori, impianti di compostaggio, ) sono state abbandonate a se stesse.

Si è rivelata sbagliata, come ampiamente previsto, la scelta di esautorare totalmente i Comuni, attribuendo ad improvvisate società provinciali la responsabilità di gestire tutte le fasi del ciclo.

Sono state tradite le promesse di fondi e d’interventi di compensazione ambientale in favore dei territori interessati dalla localizzazione dei siti di smaltimento durante la fase emergenziale.

Nel frattempo sui Comuni continuano a gravare le trattenute sui trasferimenti erariali per debiti inerenti la gestione dell’emergenza, unilateralmente accertati dallo Stato, in totale assenza di trasparente contraddittorio con gli Enti locali interessati.

 

 

Ne è scaturito un quadro normativo statale che sottopone la Campania ad un persistente commissariamento surrettizio, dando luogo ad un immotivato regime differenziato nei confronti di tutte le altre regioni, dove continua a non trovare applicazione la normativa statale dettata dal Codice dell’Ambiente approvato con D.Lgs. 152/2006.

In tale contesto il trend di crescita della raccolta differenziata rimane piuttosto lento e presenta un quadro alquanto differenziato fra le diverse province della regione : Salerno ( 41,42 % ) ; Avellino ( 36,50 % ) ; Benevento ( 26,59 % ) ; Napoli ( 18,04 %) ; Caserta ( 12,41 %) .

A fronte di questi dati spiccano gli esiti del tutto insoddisfacenti della capacità di smaltimento del Termovalorizzatore di Acerra, ben al di sotto delle potenzialità operative previste a pieno regime in misura di 600.000 tonnellate/anno e che non solo non sono mai state rispettate, ma appaiono incompatibili con criticità strutturali e tecnologiche dell’impianto.

Altrettanto critica è la situazione delle discariche oggi attive ( Savignano –AV- , S.Arcangelo Trimonte –BN- , S.Tammaro –CE- , Chiaiano –NA- , Terzigno-Cava Sari –NA- ).

Sulla base dei dati forniti in data 9 novembre 2010 dal Governo su richiesta dei parlamentari del partito democratico, la restante capacità ricettiva delle discariche attive ammonta a 1.475.000 tonnellate, a

 

fronte di un conferimento giornaliero pari a 3.700 tonnellate.

Ne consegue una residua autonomia, ove calcolata in modo unitario su base regionale, pari a circa 1 anno. Ove si consideri, invece, il dato differenziato per le singole province, emerge una situazione ancor più critica.

In particolare, con riferimento alla provincia di Napoli ( ove insiste la maggioranza della popolazione dell’intera Campania ) le discariche attive di Terzigno-Sari e Chiaiano presentano una residua capacità ricettiva di 545.218 tonnellate che, a fronte di un conferimento giornaliero di 2.450 tonnellate, sarà totalmente esaurita in un tempo non superiore a 7 mesi. In presenza di ulteriori criticità che dovessero intervenire ( perduranti disfunzioni del termovalorizzatore di Acerra e modifiche alle previsioni di utilizzo della discarica di Terzigno-Cava Sari, in esito agli accertamenti in corso sugli effetti del percolato sulla falda acquifera ) tale termine può risultare ancor più ravvicinato.

Considerati i tempi occorrenti per la realizzazione dei nuovi termovalorizzatori di Napoli e Salerno e per raggiungere adeguati livelli di raccolta differenziata, è facile concludere che fra qualche mese la Campania tornerà in totale emergenza rifiuti, ancor più grave di quella già conosciuta, con la concreta prospettiva di restarci per almeno altri tre anni !

 

 

La presente proposta di legge, pertanto, è diretta a disciplinare, con il Capo I, il necessario riassetto ordinamentale delle competenze, nonchè misure volte ad evitare il precipitare in una nuova emergenza, per la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati.

Il Capo II reca norme per il ripiano delle posizioni debitorie degli Enti locali conseguenti alla gestione emergenziale, nonché volte a garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i Consorzi di Bacino ed organismi loro aventi causa, fatte salve le prerogative di contrattazione sindacale in ordine agli effetti dell’adesione dei lavoratori alle procedure previste.

Infine, di specifico rilievo e novità le previsioni di cui al Capo III volte a perseguire un’efficace collaborazione e scambio informativo tra la regione Campania e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

* * * * * *

 

 

Art. 6

( Discariche )

 Art. 7

( Riqualificazione e compensazione ambientale )

 Art. 8

( Bonifica dei siti inquinati)

 

 

 CAPO II

Norme finanziarie e di tutela occupazionale

 

Art. 9( Gestione della tariffa e contrasto all’evasione( Finalità )

 CAPO I

Riassetto delle competenze ed interventi in campo ambientale

 

Art. 2Art. 3

( Competenze ed azioni di Regione e Comuni per la raccolta differenziata )

 Art. 4

( Dotazioni impiantistiche industriali )Art. 5

( Equilibrio regionale di gestione del ciclo)

 ( Competenze dei Comuni della Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani )

 

regola l’entrata in vigore della legge.regola gli effetti abrogatori delle disposizioni contenute nella legge.disciplina strumenti ispettivi in funzione di presidio della salute della popolazione residente, a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché ai fini del contrasto allo smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti provenienti anche da altre regioni. dispone la Collaborazione e lo scambio informativo tra la regione Campania e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. reca norme per garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i Consorzi di bacino, ovvero organismi loro aventi causa. regola le posizioni creditorie dei Consorzi di bacino, istituiti ai sensi della legge regionale n. 10/1993, nei confronti del Comuni per servizi connessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani. regola le procedure di accertamento trasparente ed in contraddittorio con i comuni delle somme di cui essi sono debitori in ragione degli interventi garantiti dagli organi commissariali nella fase emergenziale, nonché modalità di recupero delle somme accertate mediante rateizzazione pluriennale. prevede la conferma in capo ai Comuni delle competenze in materia tariffaria (TARSU e TIA) , con misure volte a contrastare l’evasione. reca norme per la bonifica dei siti inquinati durante la fase emergenziale pregressa, mediante l’individuazione degli interventi prioritari a tutela della salute delle popolazioni, a partire dalla rimozione ed avvio a smaltimento delle ecoballe stoccate negli anni scorsi in ambito regionale ( segnatamente area Napoli nord e Caserta) . disciplina l’attuazione degli interventi di compensazione ambientale, rendendo effettivamente utilizzabili le risorse già promesse dal Governo e dalla Regione, ma mai assegnate allo scopo. reca norme per la pronta individuazione delle discariche occorrenti sia a regime, che per fronteggiare l’emergenza nella fase transitoria fino al raggiungimento dell’equilibrio regionale di gestione del ciclo. definisce i criteri per raggiungere l’equilibrio regionale di gestione del ciclo, in coerenza con le norme europee e nazionali vigenti. disciplina la realizzazione e gestione delle dotazioni impiantistiche industriali ( termovalorizzatori, impianti di tritovagliatura, impianti di compostaggio ) a partire dalla confermata responsabilità in capo ai Comuni di Napoli e Salerno delle funzioni di soggetti attuatori degli impianti. definisce un programma triennale per l’incremento della raccolta differenziata ( 40% nel 2011, 50% nel 2012, 60 5 nel 2013) , con la previsione di strumenti cogenti e misure finanziarie di sostegno per i Comuni. reca norme per disciplinare le competenze dei Comuni, singoli o associati, nella gestione del ciclo dei precisa le finalità della legge, con riferimento al definitivo superamento della gestione emergenziale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e al ripristino delle condizioni per la piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, sociali e della sicurezza pubblica.

 

 

)

 

Art. 10

( Procedure di recupero delle somme dovute allo Stato dagli Enti locali )

 

Art. 11

( Cessione dei crediti vantati dai Consorzi di bacino nei confronti dei Comuni)

 

Art. 12

( Personale dei consorzi )

 

L’art. 1 precisa le finalità della legge, con riferimento al definitivo superamento della gestione emergenziale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e al ripristino delle condizioni per la piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, sociali e della sicurezza pubblica.

L’art. 2 reca norme per disciplinare le competenze dei Comuni, singoli o associati, nella gestione del ciclo dei

 

rifiuti solidi urbani, in raccordo con le recenti modifiche della legislazione regionale, di cui dall’art. 1 comma 68 della legge regionale 21 gennaio 2010 n. 2 che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4.

L’art. 3 definisce un programma triennale per l’incremento della raccolta differenziata ( 40% nel 2011, 50% nel 2012, 60 5 nel 2013) , con la previsione di strumenti cogenti e misure finanziarie di sostegno per i Comuni.

L’art. 4 disciplina la realizzazione e gestione delle dotazioni impiantistiche industriali ( termovalorizzatori, impianti di tritovagliatura, impianti di compostaggio ) a partire dalla confermata responsabilità in capo ai Comuni di Napoli e Salerno delle funzioni di soggetti attuatori degli impianti.

L’art. 5 definisce i criteri per raggiungere l’equilibrio regionale di gestione del ciclo, in coerenza con le norme europee e nazionali vigenti.

L’art. 6 reca norme per la pronta individuazione delle discariche occorrenti sia a regime, che per fronteggiare l’emergenza nella fase transitoria fino al raggiungimento dell’equilibrio regionale di gestione del ciclo.

L’art. 7 disciplina l’attuazione degli interventi di compensazione ambientale, rendendo effettivamente utilizzabili le risorse già promesse dal Governo e dalla Regione, ma mai assegnate allo scopo.

L’art. 8 reca norme per la bonifica dei siti inquinati durante la fase emergenziale pregressa, mediante l’individuazione degli interventi prioritari a tutela della salute delle popolazioni, a partire dalla rimozione ed avvio a smaltimento delle ecoballe stoccate negli anni scorsi in ambito regionale ( segnatamente area Napoli nord e Caserta) .

L’art. 9 prevede la conferma in capo ai Comuni delle competenze in materia tariffaria (TARSU e TIA) , con misure volte a contrastare l’evasione.

L’art. 10 regola le procedure di accertamento trasparente ed in contraddittorio con i comuni delle somme di cui essi sono debitori in ragione degli interventi garantiti dagli organi commissariali nella fase emergenziale, nonché modalità di recupero delle somme accertate mediante rateizzazione pluriennale.

L’art. 11 regola le posizioni creditorie dei Consorzi di bacino, istituiti ai sensi della legge regionale n. 10/1993, nei confronti del Comuni per servizi connessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.

L’art. 12 reca norme per garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i Consorzi di bacino, ovvero organismi loro aventi causa.

L’art. 13 dispone la Collaborazione e lo scambio informativo tra la regione Campania e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

 

L’art. 14 disciplina strumenti ispettivi in funzione di presidio della salute della popolazione residente, a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché ai fini del contrasto allo smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti provenienti anche da altre regioni.

L’art. 15 regola gli effetti abrogatori delle disposizioni contenute nella legge.

L’art. 16 regola l’entrata in vigore della legge.

 

 

 

INDICE

 

Art. 1

 

TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

 

Art. 1

( Finalità )

1. La presente legge è finalizzata al superamento della fase emergenziale e al ripristino delle condizioni per la gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, nonché all'adozione di interventi in campo ambientale, volti alla piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, sociali e della sicurezza pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina :

le funzioni e le competenze spettanti agli enti locali per il funzionamento a regime ordinario del ciclo di gestione dei rifiuti, in conformità ai principi di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

le misure urgenti per garantire l’effettivo superamento della fase emergenziale e l’attuazione d’idonei interventi di compensazione ambientale e di bonifica dei siti inquinati ;

le modalità di ripianamento delle situazioni debitorie degli Enti locali derivanti dalla fase emergenziale e misure di continuità occupazionale ;

le misure in materia di attività ispettive e d'inchiesta finalizzate alla lotta allo smaltimento e ai traffici illegali di rifiuti.

 

CAPO I

Riassetto delle competenze ed interventi in campo ambientale

Art. 2

( Competenze dei Comuni della Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani )

 

 

1. I Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

 

Art. 3

( Competenze ed azioni di Regione e Comuni per la raccolta differenziata )

1. La regione Campania, in sede di adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi degli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce le azioni coerenti con gli obiettivi di recupero, riutilizzo e riciclaggio previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.

2. Fermo restando l'obiettivo a regime di incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano regionale di cui al comma 1 prevede, quale obiettivo strategico intermedio, l’incremento della raccolta differenziata, nel triennio 2011-1013, nella misura prevista almeno dalla seguente progressione temporale : 40% entro il 31 dicembre 2011 ; 50% entro il 31 dicembre 2012 ; 60% entro il 31 dicembre 2013.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni della regione Campania che non abbiano già conseguito l’ultima percentuale di cui al comma precedente sottopongono alla Regione Campania un apposito Programma operativo triennale, anche ad integrazione ed aggiornamento di programmi già approvati. Nei Comuni ad alta concentrazione insediativa il Programma motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi d’incremento secondo la tempistica di cui al comma 1, nonché le misure e la diversa tempistica occorrenti per garantire comunque il raggiungimento della percentuale del 35% al 31 dicembre 2011 e per raggiungere il 60% di raccolta differenziata negli anni successivi.

4. Nei trenta giorni successivi, l’ufficio regionale competente, con il supporto tecnico dell’Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania-ARPAC, provvede all’esame e validazione del Programma. Il termine di cui innanzi resta sospeso ove risultino necessari integrazioni e/o chiarimenti, che possono essere richiesti una sola volta.

5. Ove il Programma Operativo validato preveda investimenti in beni materiali e/o immateriali necessari per la sua attuazione, i relativi oneri sono fronteggiati con assunzione di mutui di scopo con la Cassa Depositi e Prestiti, con ammortamento ventennale a carico dell’ente locale e con interessi posti a carico della Regione Campania. I relativi oneri sono sostenuti dai Comuni, per la sorta capitale, e dalla Regione, per la quota interessi, in deroga ai vigenti vincoli di finanza locale in tema di patto di stabilità interno.

6. L’ARPAC, nell’esercizio delle funzioni di supporto di cui all’art. 196 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, garantisce un adeguato e tempestivo monitoraggio sull’attuazione del Programma Operativo e redige alla data del 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, inoltrata al Comune interessato, alla Prefettura-UTG ed alla Regione. L’ARPAC segnala tempestivamente al Presidente della Regione eventuali ritardi imputabili all’Ente locale, ai fini dei provvedimenti surrogatori da adottarsi, previa diffida nei confronti dell’ente inadempiente, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta con oneri a carico dell’ente surrogato

7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi d’incremento della raccolta differenziata previsti alla scadenza del secondo anno dal Programma operativo triennale di cui al comma 3 comporta a carico del Comune inadempiente l’applicazione della penale di cui al successivo art. 10 comma 2 lett. d). Il mancato raggiungimento degli obiettivi d’incremento della raccolta differenziata previsti alla scadenza del programma operativo triennale di cui al comma 3 comporta lo scioglimento del Consiglio comunale con le procedure di cui all’art. 141 comma 2 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 4

( Dotazioni impiantistiche industriali )

1. Ferma restando l'applicazione in via ordinaria delle disposizioni in materia di localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui alla Parte quarta, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, al fine di garantire l’urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti nel Comune di Salerno e nel Comune di Napoli , rispettivamente, dall’art . 5 e dall’art. 8

del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le funzioni di soggetto attuatore sono attribuite ai Comuni in cui ricadono detti impianti.

 

2. I soggetti attuatori provvedono all’affidamento della costruzione e gestione degli impianti nel rispetto della vigente normativa di evidenza pubblica in materia di gestione dei servizi pubblici locali, ovvero in appalto o concessione, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

3. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i soggetti attuatori inviano al Presidente della Regione Campania ed al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare un puntuale cronoprogramma delle fasi procedimentali di attuazione degli impianti.

4. Nel caso d’inadempimenti che comportino gravi ritardi nel rispetto del crono programma e che risultino imputabili al soggetto attuatore, il Presidente della Regione intima l’adempimento e, in caso di perdurante inerzia, esercita i provvedimenti di surroga. In caso d’inadempimento del Presidente della Regione, i poteri di surroga sono esercitati dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di cui all'articolo 3, comma 1, i Comuni ricompresi nelle province di Napoli e Caserta ed i Comuni ricompresi nelle province di Avellino, Benevento e Salerno costituiscono, rispettivamente, due bacini funzionali d’utenza delle dotazioni impiantistiche industriali ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali, costituite dai termovalorizzatori di Acerra, Napoli e Salerno e dai connessi impianti di tritovagliatura ubicati nei comuni di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino ( località Pianodardine), Battipaglia e Casalduni.

6. La regione Campania, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione di apposite Convenzioni obbligatorie , ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 10 comma 1 bis della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, volte a regolare la gestione delle dotazioni impiantistiche da parte dei Comuni utilizzatori.

7. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà dei Comuni utilizzatori, ove ne valutino l’opportunità e/o la convenienza secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, delegare con apposita convenzione la gestione di dotazioni impiantistiche alle Province, che vi provvedono anche a mezzo delle società provinciali costituite ai sensi dell’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall’articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4.

8. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce la dotazione degli impianti di compostaggio per il recupero della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, con riferimento ai bacini funzionali d’utenza di cui al comma 5. La gestione degli impianti di compostaggio ad utenza sovra comunale è disciplinata con le modalità di cui ai precedenti commi 6 e 7. E’ fatta salva in capo ai soggetti attuatori la titolarità delle gestioni degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la facoltà di singoli comuni di realizzare e gestire impianti di compostaggio d’utenza comunale.

Art. 5

( Equilibrio regionale di gestione del ciclo)

 

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, avuto riguardo alla gerarchia di eliminazione dei rifiuti prevista dall’art. 4 della Direttiva europea 2008/98/CE ( prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero, smaltimento) definisce le condizioni e la tempistica per il raggiungimento dell’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, con prioritario incremento della raccolta differenziata nella misura prevista dal precedente art. 3 e l’utilizzo delle dotazioni impiantistiche di cui all’art. 4

2. Ove tale equilibrio non risulti così raggiunto, il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede le azioni coerenti con la gerarchia di eliminazione di cui al comma precedente, per l’incremento della raccolta differenziata e l’ottimizzazione e/o il potenziamento della dotazione impiantistica occorrenti per il suo raggiungimento, anche per ambiti territoriali autosufficienti.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce gli ambiti territoriali entro cui si realizza l’autosufficienza nella gestione del ciclo ad avvenuto raggiungimento dell’equilibrio di gestione, anche a modifica dei bacini funzionali d’utenza di cui all’art. 4, ferma restando l’ottimizzazione di rendimento degli impianti .

Art. 6

( Discariche )

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania, previa Conferenza di servizi con la partecipazione delle province, approva un Documento tecnico d’indirizzo contenente i criteri per l’individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee ad accogliere siti destinati a discariche dei rifiuti solidi urbani , in conformità alle disposizioni dettate dalla direttiva europea 99/31/CE e dalla normativa nazionale di recepimento contenuta nel Decreto Legislativo n. 36/2003. Tale Documento costituisce un primo stralcio del Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, ai fini di cui all’art 196 comma 1 lett. n) ed o) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dimensiona le volumetrie ricettive da individuarsi avuto riguardo:

a) alle dotazioni comunque occorrenti in ambito provinciale per soddisfare il fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica ad avvenuto raggiungimento dell’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania ;

b) alle dotazioni occorrenti in ambito provinciale per soddisfare il fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica nella fase transitoria fino al raggiungimento dell’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

2. Entro trenta giorni dall’approvazione del Documento tecnico d’indirizzo le Province della Campania individuano i siti idonei per soddisfare i fabbisogni previsti previsti sub a) e sub b) del precedente comma 1, verificando in via prioritaria la possibilità di utilizzare a tali fini, nel rispetto della normativa ambientale di settore, le cave dismesse individuate dal Piano regionale delle attività estrattive - PRAE della regione Campania,

 

approvato con ordinanza del Commissario ad acta n. 11 del 7 luglio 2006, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006.

3. Fermo restando che le Province sono obbligate ad individuare nell’ambito del proprio territorio i siti idonei per soddisfare integralmente i fabbisogni di cui sub a) del precedente comma 1, ove non risulti possibile individuare in ambito provinciale siti idonei a garantire integralmente il soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lett. b) del precedente comma 1 nel rispetto delle garanzie di tutela ambientale previste dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, la Provincia approva uno Studio di fattibilità, con cui vengono indicati :

i siti idonei a garantire il soddisfacimento parziale di cui alla lett. b) del precedente comma 1, cui le province sono comunque obbligate ;

le ragioni tecniche e normative che impediscono l’individuazione in ambito provinciale di siti idonei al soddisfacimento integrale del fabbisogno di cui alla lett. b) del precedente comma 1.

4. Lo Studio di fattibilità viene trasmesso al Presidente della Regione entro il termine di cui al precedente comma 2.

5. Sulle risultanze dello Studio di fattibilità il Presidente della Regione acquisisce le valutazioni tecnico-scientifiche di una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza nelle discipline interessate, composta da 1 esperto nominato dall’ Istituto Superiore della Ricerca Ambientale-ISPRA, da 1 esperto nominato dall’Istituto Superiore di Sanità- ISS e da tre esperti nominati dalla Conferenza regionale dei Rettori delle Università della Campania. La Commissione di esperti si esprime entro i successivi 30 giorni.

6. Ove le risultanze dello Studio di fattibilità non vengano condivise dalla Commissione di esperti, il Presidente della Regione, entro i successivi trenta giorni, provvede in surroga della Provincia ad individuare i siti nell’ambito del territorio provinciale interessato idonei a garantire l’integrale soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lett. b) del precedente comma 1.

7. Ove le risultanze dello Studio di fattibilità vengano condivise dalla Commissione di esperti il Presidente della Regione, entro i successivi trenta giorni, provvede ad individuare in ambito regionale i siti idonei di cui al comma precedente. L’individuazione avviene con il supporto tecnico-scientifico dell’ ARPAC, sulla base dei criteri di cui al Documento tecnico d’indirizzo di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2003 n. 36 e nel perseguimento dei principi di perequazione ambientale fra i diversi territori della regione, tenuto conto dei carichi inquinanti già sostenuti.

8. Gli atti d’individuazione dei siti precisano le modalità attuative e gestionali della discarica e prevedono, ai fini di garantire l’effettiva attuazione degli interventi di compensazione ambientale in favore dei territori interessati, la contestuale sottoscrizione di appositi Accordi operativi, come previsti dal comma 4 del successivo art. 7.

9. Ai fini di cui al presente articolo il Presidente della Regione esercita i poteri d’ordinanza di cui all’art. 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006 ed è surrogato, in caso d’inadempienza, dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della predetta norma.

10. Limitatamente alle procedure di autorizzazione all’apertura dei siti si applica la disciplina derogatoria di cui all’art. 9 comma 5 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008 n. 123, intendendosi sostituito il Sottosegretario di Stato con l’organo competente all’individuazione dei siti ai sensi della presente legge.

11. I siti individuati con le procedure della presente legge sostituiscono i siti di nuova attivazione previsti nell’elenco di cui all’art. 9 del Decreto legge n. 195/2009, convertito nella legge 26/2010.

Art. 7

( Riqualificazione e compensazione ambientale )

1. Al fine di dare urgente attuazione agli interventi volti a fronteggiare il contesto di criticità ambientale che ancora insiste sul territorio della Regione Campania, mediante l’adozione di azioni ed interventi di riqualificazione e compensazione ambientale , entro 30 giorni all’entrata in vigore della presente legge, il CIPE delibera l’effettiva assegnazione delle risorse a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, previste dall’Accordo di Programma "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania" sottoscritto in data 18 luglio 2008 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex D.L. n.90/2008, la Regione Campania ed il Commissario ex O.P.C.M. n.3654/2008. Con la medesima Delibera CIPE si dispone un’integrazione delle risorse in misura non inferiore al 20%, per garantire il finanziamento degli interventi di compensazione ambientale connessi all’attivazione dei nuovi siti di discarica di cui al precedente art. 6.

2. Entro 30 giorni dalla Delibera di cui al comma 1, con Accordo sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania sono apportate le modifiche all’Accordo di cui al comma 1 per aggiornare le previsioni procedurali in ragione di quanto previsto dalla presente legge.

3. L’attuazione degli interventi è disciplinata con gli Accordi operativi di cui all’art. 5 dell’Accordo di Programma strategico di cui al comma 1 , sottoscritti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Campania ed i singoli comuni nei cui territori ricadono gli interventi.

4. Gli Accordi operativi precisano la natura e le finalità degli interventi, le modalità di erogazione delle risorse assegnate, l’attribuzione delle funzioni di soggetto attuatore in capo ai Comuni, ovvero, in caso di loro indisponibilità, a soggetto istituzionale all’uopo delegato, il cronoprogramma delle azioni previste, meccanismi di surroga sanzionatoria dei soggetti inadempienti mediante nomina di commissario ad acta.

 

Art. 8

( Bonifica dei siti inquinati)

 

1. Il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all’art. 199 del Decreto Legislativo n. 152/2006 :

a) individua gli interventi di bonifica anche secondo criteri di priorità, avuto primario riguardo alla tutela della salute delle popolazioni ed alla riqualificazione ambientale dei territori interessati;

b) individua, in particolare, i criteri e le modalità per lo smaltimento definitivo dei rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 stoccati presso tutte le aree di deposito anche temporaneo presenti sul territorio regionale, nonché per la bonifica delle medesime aree, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ; a tali fini il Piano individua le migliori tecnologie all’uopo utilizzabili, anche a modifica delle modalità di smaltimento a mezzo di apposito impianto previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. L’attuazione degli interventi è regolata con Intesa istituzionale di programma prevista dall’art. 2, comma 203 lettera b) della legge 23 dicembre 1966 n.662 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania in accordo con i comuni nei cui territori ricadono gli interventi di bonifica.

3. Gli interventi indicati nell’Intesa di cui al comma 2 sono dichiarati di preminente interesse nazionale ai sensi dell’art. 195 lettera f) del Decreto Legislativo n. 152/2006, anche ai fini di copertura finanziaria come disciplinata dalla predetta disposizione.

CAPO II

 

Norme finanziarie e di tutela occupazionale

Art. 9

( Gestione della tariffa e contrasto all’evasione

 

)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 le competenze in materia di determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) restano esercitate dai comuni della regione Campania, in conformità ai principi sanciti dall’art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2. La TARSU e la TIA sono determinate dai comuni avuto riguardo all’obbligo di garantire, con oneri a carico dell’utenza, l’integrale copertura dei costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, tenuto conto dei parametri di costo dei diversi segmenti del ciclo previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

3. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli Enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.

4. Ai fini di migliorare l’efficienza nella lotta all’evasione, mediante opportune sinergie ed economie di scala, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle attività di accertamento e riscossione della tariffa, ai sensi dell’art. 52 comma 5 lett. a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

.

5. I comuni, singoli o in forma associata, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) 3 e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I Regolamenti comunali possono prevedere che negli oneri di gestione del servizio rientrano anche risorse da destinare a progetti straordinari di contrasto all’evasione, mediante apposite convenzioni con organi di polizia tributaria.

 

Art. 10

( Procedure di recupero delle somme dovute allo Stato dagli Enti locali )

1. Nei Comuni della Regione Campania le somme dovute dai singoli Enti locali allo Stato, per servizi garantiti dalle strutture commissariali e strettamente connessi allo smaltimento dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2009, e di cui tale Enti abbiano fruito, formano un debito unico, comprendente le somme già oggetto di recupero da parte del Ministero dell’interno ai sensi dell’OPCM n. 3657 del 20 febbraio 2008 e le somme dovute alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 195/2009, convertito nella legge 26/2010. Il recupero delle somme da parte dello Stato viene effettuato con applicazione di una rateizzazione ventennale a partire dall’anno 2011, senza oneri accessori e con esonero delle maggiorazioni a titolo di sanzione per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata precedentemente fissate. A tale beneficio possono accedere i Comuni dotati di Programma operativo triennale, di cui al precedente art. 3. Il mancato raggiungimento della percentuale d’incremento prevista alla scadenza del secondo anno del Programma operativo triennale di cui al precedente art. 3 comporta la decadenza del predetto beneficio.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, vengono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1, con riferimento :

alle modalità di accertamento e certificazione del debito di cui al comma 1, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio fra gli organi statali e l’ente locale interessato;

alle modalità di accertamento e certificazione del debito di cui al comma 1, in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio sub a) ;

alle modalità di recupero delle somme mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonche’ in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF , in applicazione del beneficio di rateizzazione ventennale con esonero di oneri accessori ed applicazione di penali ;

alle modalità di recupero delle somme mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonche’ in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, in caso di decadenza dal beneficio di cui al comma 1 per mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista al termine del secondo anno del Programma operativo triennale di cui al precedente art. 3.

Art. 11

( Cessione dei crediti vantato dai Consorzi di bacino nei confronti dei Comuni)

1. La Cassa Depositi e Prestiti, ad istanza degli organi di liquidazione dei Consorzi istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, diviene cessionaria pro soluto dei crediti vantati dai predetti Consorzi di Bacino ed organismi loro aventi causa nei confronti dei Comuni per servizi resi nella gestione del ciclo dei rifiuti, per l’ammontare debitamente accertato e certificato.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1, con riferimento :

alle modalità di accertamento e certificazione del credito, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio fra le parti cedenti e cedute;

alle modalità di accertamento e certificazione del credito in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio sub a) ;

alla corresponsione da parte della cessionaria delle somme certificate in favore del soggetto cedente, che deve intervenire in un termine non superiore a 60 giorni dall’avvenuta certificazione;

agli oneri e modalità di corresponsione del debito da parte degli Enti locali in favore della cessionaria, secondo un piano di rateizzazione di durata non inferiore a dieci anni.

Art. 12

( Personale dei consorzi )

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i Consorzi di bacino istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993 n. 10, e loro aventi causa, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Prefetto, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo delle province della Campania è costituita una Commissione, composta da 1 rappresentante della Prefettura-UTG, da 1 rappresentante dell’Ispettorato provinciale del lavoro, da 1 rappresentante dell’ANCI, dai commissari liquidatori dei Consorzi già operanti nell’ambito della provincia, da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Commissione, all’atto dell’insediamento, approva un Regolamento per la continuità occupazionale dei lavoratori di cui al comma 1, che, tra l’altro, disciplina :

la formazione di un elenco provinciale del personale di cui al comma 1 , sulla base delle ricognizioni effettuate dagli organi liquidatori di cui all’art. 13 della legge n. 26/2010 ; per le province di Napoli e Caserta, ove è stato costituito un soggetto unico di gestione, ai fini dell’inserimento negli elenchi su base provinciale si tiene conto del rapporto di lavoro in essere antecedentemente alla costituzione del soggetto unico di gestione ;

la formazione di distinte graduatorie per profili professionali omogenei, tenuto conto dell’anzianità di assunzione ;

la continuità occupazionale del personale incluso nelle graduatorie sub lett. b), nel rispetto degli accordi sindacali di settore, avuto riguardo alle opportunità di assorbimento di cui al successivo comma 4 .

3. Il personale incluso negli elenchi di cui al comma 3 è utilizzato obbligatoriamente :

da parte dei soggetti subentranti, a titolo di affidamento, appalto o concessione, nei servizi già svolti dai Consorzi di bacino istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993 n. 10, e loro aventi causa, in applicazione delle vigenti norme in materia di passaggio di cantiere;

da parte dei soggetti affidatari, appaltatori o concessionari di servizi afferenti il ciclo di gestione dei rifiuti nelle province della Regione Campania ;

da parte dei soggetti affidatari, appaltatori o concessionari della realizzazione di programmi e progetti di riqualificazione ambientale e di bonifica dei siti inquinati, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

4. Gli atti d’affidamento, appalto o concessione sub a), b), c), del precedente comma 4 prevedono l’obbligo per i soggetti affidatari , appaltatori e concessionari di utilizzare, per i profili professionali corrispondenti e disponibili, il personale inserito negli elenchi provinciali di cui al precedente comma 3. In ogni caso tale obbligo è inserito nei Bandi di gara e Disciplinari di affidamento ai sensi dell’art. 1339 del codice civile.

5. Nell’ambito degli stanziamenti già previsti, ovvero con ricorso a fondi regionali all’uopo destinabili, i programmi e progetti di cui alla lett. c) del comma 4 possono prevedere attività di formazione ed aggiornamento professionale per l’utilizzo del personale inserito negli elenchi di cui al comma 3. Restano ferme le previsioni in materia di ammortizzatori sociali di cui al comma 2 dell’art. 13 della legge 26/2010.

 
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